CIRL Alimentari Artigianato Abruzzo: sottoscritto il primo contratto

Tra le novità riconosciuto l’elemento economico regionale

Nei giorno scorsi è stato firmato dalle confederazioni regionali di Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil il contratto integrativo regionale Alimentari e Panificazione artigianale, che riguarda circa 3mila lavoratori delle aziende artigiane operanti in Abruzzo del settore Alimentare; delle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentare; delle aziende non artigiane che producono e somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione e delle aziende del settore della Panificazione.
A livello economico, è prevista l’erogazione di un importo mensile dell’elemento economico regionale (EER), da calcolare sui minimi retributivi contrattuali comprensivi di contingenza, così suddivisi:
– 2% a decorrere dal 1° giugno 2025;
– 2,30% per il 2026 a decorrere dal 1° gennaio 2026;
– 2,50% per il 2027 a decorrere dal 1° gennaio 2027.
A livello normativo, viene data particolare attenzione alla formazione professionale, alla prevenzione, sicurezza nell’ambiente di lavoro ed alla lotta sulla violenza, molestie e discriminazioni di genere.

Italia-Spagna: trattamento fiscale noleggio attrezzature commerciali

Con risposta n. 117/2025 le Entrate si occupano di chiarire il trattamento fiscale dei pagamenti effettuati da una società cooperativa italiana a una società di logistica spagnola per il noleggio di attrezzature commerciali.

L’oggetto del contratto è il noleggio di casse e pallet in plastica per il trasporto di frutta. 
Il dubbio interpretativo della cooperativa italiana riguarda se i compensi corrisposti rientrino nell’articolo 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia-Spagna dell’8 settembre 1977, con conseguente tassazione esclusiva in Spagna, o nell’articolo 12, che prevede l’applicazione di una ritenuta in Italia con un’aliquota massima dell’8% per i corrispettivi relativi alla concessione in uso di attrezzature commerciali.

 

L’Agenzia delle entrate chiarisce che la normativa italiana prevede una ritenuta d’imposta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche situate nel territorio dello Stato. Tali compensi rientrano nell’ambito dei redditi diversi, contemplati nell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, che include i redditi derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di beni mobili.

Affinché il canone di noleggio pagato a soggetti non residenti sia soggetto a imposizione in Italia, i beni noleggiati devono trovarsi nel territorio italiano, come previsto anche dall’articolo 23, comma 1, lettera f) del TUIR.
Sul piano convenzionale, i corrispettivi per la concessione in uso di beni mobili rientrano nell’articolo 12 del Trattato, che al paragrafo 3 definisce i “canoni” come i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche. Tale articolo stabilisce che i canoni corrisposti da un residente di uno Stato a un residente dell’altro Stato sono tassati in quest’ultimo Stato. Tuttavia, lo Stato del pagatore può tassare i canoni a monte, rispettando i limiti previsti, con un’aliquota massima dell’8% dell’ammontare lordo dei canoni.

 

Nel caso di specie, trattandosi di corrispettivi per la concessione in uso di attrezzature commerciali, rientrano nella definizione di “canoni” sia per la normativa interna (articoli 25 del D.P.R. n. 600/1973 e 67, comma 1, lettera h) del TUIR) sia a livello convenzionale (articolo 12 della Convenzione).

Nell specifico, la cooperativa corrisponde i canoni per la locazione delle casse e dei pallet che riempie in Italia con prodotti destinati alla spedizione in Spagna. Pertanto, risulta integrato il requisito di territorialità in Italia. Tuttavia, in presenza dei presupposti di applicazione del Trattato internazionale, la ritenuta può essere effettuata con l’aliquota ridotta dell’8% prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione. 

Intermittenti: precisazioni sul computo e la trasmissione delle denunce

Da aprile 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli sarà obbligatorio trasmettere il flusso Uniemens anche per i lavoratori a chiamata senza indennità di disponibilità (INPS, messaggio 18 aprile 2025, n. 1322).

L’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce per i lavoratori intermittenti. In effetti, dal 2001, l’Istituto ha attivato nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.

In particolare, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (articolo 18, D.Lgs. n. 81/2015). Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

Dato che l’articolo 18 del citato D.Lgs. n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Per quel che riguarda i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, a partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per tali soggetti deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento.

A tale scopo, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.

Pertanto, le strutture territoriali dell’INPS non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.

CCNL Pesca Costiera (imbarcati) : avviata la trattativa di rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale che interessa gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 17 aprile 2025, presentando la piattaforma sindacale, si è aperta la trattativa per il rinnovo del CCNL di settore 2025-2028
A parere delle sigle sindacali Fai Flai e Uila Pesca, tale negoziato si svolge in un contesto difficile per il comparto, a causa della politica europea che impone la riduzione del numero di giornate lavorative disponibili senza garantire tutele nei confronti dei lavoratori che perdono il posto di lavoro. 
Attraverso questo rinnovo, le OO.SS. mirano a:
– rafforzare la bilateralità e lo sviluppo della contrattazione di secondo livello;
– introdurre nuove misure di welfare;
– favorire il ricambio generazionale e migliorare i livelli retributivi.
In particolare, richiedono un aumento del minimo monetario garantito pari al 10% per il quadriennio 2025-2028. 

CCNL Energia e Petrolio: siglata l’intesa

Previsto un aumento complessivo di 330,00 euro

Nei giorni scorsi è stato sottoscritta da Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil l’accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori del settore dell’ Energia e del Petrolio relativamente al triennio 2025-2027.
A livello economico è previsto un aumento complessivo sul TEC di 330,00 euro, così suddivisi:
– 134,00 euro come recupero inflativo (100,0 euro sui minimi da gennaio 2025 e 34,00 euro da marzo 2025 sull’EDR);
– da dicembre 2025 30,00 euro sui minimi;
–  da gennaio 2026 20,00 euro sui minimi e 7,00 euro sull’EDR;
– da luglio 2026 55,00 euro;
– da luglio 2027 65,00 euro.
Per quanto riguarda il welfare contrattuale sono stati previsti 5,00 euro aggiuntivi,  destinati al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Fasie. 
Previste, inoltre, maggiori tutele a livello normativo, come il non conteggio del periodo di comporto per coloro affetti da malattie oncologiche e degenerative e per i lavoratori il passaggio a cinque giorni in più di ferie dopo 5  anni di anzianità e dal 1° gennaio 2028 dopo 3 anni.

 

CCNL Farmacie Private: trattativa di rinnovo bloccata sulla proposta economica

A parere delle OO.SS. è inaccettabile la proposta di aumento salariale pari a 120,00 euro

Il 15 aprile 2025 le Parti sociali si sono incontrate per la trattativa di rinnovo del CCNL di settore. L’incontro era incentrato sulla proposta economica di incremento retributivo pari a 120,00 euro nel triennio. 
Data la decisione di Federfarma di mantenere l’aumento nella stessa misura di grandezza, le Organizzazioni sindacali ribadiscono che tale proposta è inaccettabile e lontana dalle richieste mosse in virtù del principio del recupero del potere di acquisto, perso nel corso degli anni sia a causa dei ritardi nel rinnovo precedente che dell’incremento dell’inflazione registrato nel biennio 2021 e 2022, successivo alla sottoscrizione del contratto precedente. 
Pertanto, viene convocato per il 7 maggio 2025 il coordinamento unitario dei delegati e delle strutture, per fare il punto complessivo della discussione contrattuale e definire le prossime iniziative al fine di spingere la parte datoriale a modificare la sua proposta economica.

Esonero giovani under 36: al via la campagna su finanziamento UE

Avviata la comunicazione alle aziende e ai lavoratori beneficiari sull’utilizzo dei fondi europei (INPS, comunicato 15 aprile 2025).

Nel biennio 2021-2022 (disciplinato dalla Legge di bilancio 2021), è stato cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (PON SPAO) con risorse FSE-REACT EU, l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36

La Legge di bilancio 2021 aveva previsto, infatti, il concorso al finanziamento di tali misure per mezzo delle risorse del Programma “Next Generation EU”.

A seguito di una specifica attività di audit, la Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di cofinanziamento, di un’adeguata informazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all’utilizzo dei finanziamenti dell’UE. Di conseguenza l’INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha avviato in questi giorni un’attività di comunicazione alle aziende e, per il loro tramite, ai lavoratori (indicati quali destinatari finali del beneficio da parte della Commissione) che sono stati assunti/trasformati a tempo indeterminato negli anni 2021 e 2022. 

Con le comunicazioni inviate dall’Istituto alle aziende beneficiarie, le stesse sono state invitate a fornire una specifica informazione (tramite email o altra modalità) ai dipendenti, per i quali si è fruito della misura, dell’avvenuto finanziamento con i fondi europei (FSE-REACT EU).

L’INPS rammenta che la misura di agevolazione è stata avviata per sostenere l’occupazione e superare gli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 e le sue conseguenze sociali, nonché per promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

 

 

CCNL Edilizia Piccola Industria Confapi: siglato il verbale sulla parte normativa

Le Parti Sociali hanno altresì condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi

Il 15 aprile 2025 le Parti Sociali Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cigl hanno sottoscritto il rinnovo della parte normativa e reso operativi i minimi retributivi previsti dall’ipotesi di accordo 24 marzo 2025. Dal 1° ottobre 2025, trova applicazione la nuova disciplina in materia di trasferta per tutto il territorio nazionale, sostituendo anche gli accordi territoriali. Viene istituita una Commissione paritetica delle Parti sociali composta da 12 componenti, inclusi i Segretari Generali e delle Organizzazioni sindacali (con il supporto della CNCE), della durata di 6 mesi per la definizione del modello di denuncia unica. 
Nell’accordo in oggetto le Parti hanno condiviso le tabelle contenenti i nuovi minimi retributivi con decorrenza:
– 1° aprile 2025;
– 1° marzo 2027.

Livelli Aumenti
dall’1.4.2025
Minimi
dall’1.4.2025
Aumenti
dall’1.3.2027
Minimi
dall’1.3.2027
VII 200,00 2.175,96 150,00 2.325,96
VI 180,00 1.958,36 135,00 2.093,36
V 150,00 1.631,98 112,50 1.744,48
IV 140,00 1.523,17 105,00 1.628,17
III 130,00 1.414,38 97,50 1.511,88
II 117,00 1.272,94 87,75 1.360,69
I 100,00 1.087,99 75,00 1.162,99

Modalità operative per attestazione requisiti e garanzia dei rappresentanti fiscali

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 apile 2025, n. 186368).

I soggetti che intendono assumere o che già operano come rappresentanti fiscali sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione che attesti il possesso di specifici requisiti e, in base al numero dei soggetti rappresentati, a prestare un’idonea garanzia.

La dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesta di:

  • non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
  • non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
  • non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

La dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione IVA. In caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti, invece, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA.

In mancanza di presentazione della dichiarazione, la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio.

I soggetti obbligati devono prestare un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA con cui vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale, prestata sotto forma di:
– cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
– polizza fideiussoria;
– fideiussione bancaria rilasciate ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

 

Il valore massimale minimo della garanzia varia in base al numero dei soggetti rappresentati:

  • 30.000 euro per 2-9 soggetti;
  • 100.000 euro per 10-50 soggetti;
  • 300.000 euro per 51-100 soggetti;
  • 1.000.000 euro per 101-1000 soggetti;
  • 2.000.000 euro per più di 1000 soggetti.

I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione dei requisiti. In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati che comporti il passaggio a una fascia superiore, il rappresentante fiscale deve prestare una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo.
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 48 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale competente.

Dalla data della comunicazione di esito positivo sulla garanzia, e ferma restando la presentazione della dichiarazione dei requisiti, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per il numero di soggetti corrispondente alla fascia della garanzia prestata.

I soggetti che invece già operano come rappresentanti fiscali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, devono presentare la dichiarazione dei requisiti soggettivi e, se richiesto in base al numero di rappresentati, prestare la garanzia.
In caso di inadempimento entro il termine, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati tramite PEC o raccomandata A/R. A partire dalla ricezione di tale comunicazione, decorre un ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il rappresentante fiscale ha la possibilità di presentare la dichiarazione e prestare la garanzia per mantenere il proprio ruolo. Alla scadenza di questo ulteriore termine, in assenza della documentazione richiesta, viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.

CCNL Informatica Piccola Industria: rettifica tabelle retributive

Le nuove tabelle sostituiscono quelle convenute con l’ipotesi di accordo 8 aprile 2025

Il 14 aprile 2025 Unigec Confapi, Unimatica Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, preso atto delle difformità delle tabelle allegate all’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9 marzo 2021, sottoscritto in data 8 aprile 2025, rispetto ai minimi vigenti alla data del 1° settembre 2023, hanno sottoscritto le tabelle che seguono che sostituiscono a tutti gli effetti quelle convenute nelle scorse settimane.

Settore grafico / informatico

Livelli

par.

Minimi al
01/09/2023

Aumento

01/01/2025

Minimo
dal 01/01/2025

Aumento
01/01/2026

Minimo
dal 01/01/2026

Aumento
01/01/2027

Minimo
dal 01/01/2027

Q 248 2.066,17 88,05 2.154,22 88,05 2.242,26 44,02 2.286,29
1 247 2.057,95 87,69 2.145,64 87,69 2.233,33 43,85 2.277,18
2 209 1.739,01 74,20 1.813,21 74,20 1.887,41 37,10 1.924,51
3 195 1.623,13 69,23 1.692,36 69,23 1.761,59 34,62 1.796,21
4 182 1.518,13 64,62 1.582,75 64,62 1.647,36 32,31 1.679,67
5 169 1.409,38 60,00 1.469,38 60,00 1.529,38 30,00 1.559,38
6 150 1.301,20 53,25 1.354,45 53,25 1.407,71 26,63 1.434,34
7 133 1.128,02 47,22 1.175,24 47,22 1.222,46 23,61 1.246,07
8 125 1.039,95 44,38 1.084,33 44,38 1.128,71 22,19 1.150,90
9 114 948,36 40,47 988,83 40,47 1.029,31 20,24 1.049,54
10 100 832,37 35,50 867,87 35,50 903,38 17,75 921,13

Settore cartario / cartotecnico

Livelli

par. 

Minimi al

01/09/2023

Aumento

01/01/2025

Minimi 

dal 01/01/2025

Aumento

01/01/2026

Minimi

dal 01/01/2026

Aumento

01/01/2027

Minimi
dal 01/01/2027

Q 250 2.035,46 86,21 2.121,67 86,21 2.207,88 43,10 2.250,98
AS 249 2.023,73 85,86 2.109,59 85,86 2.195,45 42,93 2.238,38
A 212 1.766,54 73,11 1.839,65 73,11 1.912,76 36,55 1.949,31
B1 188 1.530,92 64,83 1.595,75 64,83 1.660,58 32,41 1.692,99
B2/S 182 1.482,10 62,76 1.544,86 62,76 1.607,62 31,38 1.639,00
B2 174 1.416,73 60,00 1.476,73 60,00 1.536,73 30,00 1.566,73
C1/S 161 1.310,93 55,52 1.366,45 55,52 1.421,97 27,76 1.449,73
C1 153 1.245,94 52,76 1.298,70 52,76 1.351,46 26,38 1.377,84
C2 139 1.132,19 47,93 1.180,12 47,93 1.228,05 23,97 1.252,02
C3 129 1.051,77 44,48 1.096,25 44,48 1.140,73 22,24 1.162,97
D1 121 985,27 41,73 1.027,00 41,73 1.068,73 20,86 1.089,59
D2 111 903,54 38,28 941,82 38,28 980,10 19,14 999,24
E 100 814,31 34,48 848,79 34,48 883,27 17,24 900,51