Qualificazione fiscale di una prestazione complessa legata alla pratica dello sport

L’Agenzia delle entrate ha affrontato un dubbio posto da una società sull’esenzione IVA per prestazione complessa legata alla pratica dello sport (Agenzia delle entrate, risposta 3 aprile 2025, n. 87)

L’Agenzia delle entrate ha esaminato il caso presentato da una società, stabilita in uno Stato extra-UE, in merito alla qualificazione fiscale di una prestazione di servizi ricevuta da una società italiana, proprietaria di un autodromo. La prestazione consiste nell’utilizzo della pista per eventi sportivi di rilevanza europea e mondiale, comprendendo anche servizi accessori come ospitalità, catering e supporto organizzativo.

 

La società italiana ha emesso una fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria, qualificando il servizio come locazione di bene immobile ai sensi dell’articolo 7-quater del Decreto IVA. L’istante contesta questa qualificazione, sostenendo che la prestazione debba essere considerata come una “prestazione complessa legata alla pratica sportiva”, in quanto l’uso della pista è intrinsecamente connesso all’attività sportiva e le attività accessorie sono essenziali per il corretto svolgimento dell’evento. Pertanto, la società chiede all’Agenzia delle entrate se tale prestazione possa beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE, che riguarda le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport fornite da organismi senza fini di lucro.

 

L’agenzia chiarisce che, sebbene si possa concordare sulla natura complessa della prestazione, ci sono dubbi sulla sua qualificazione come “legata alla pratica dello sport” secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva IVA. Infatti, l’esenzione prevista dall’articolo 132 richiede che il prestatore sia un organismo senza fini di lucro, requisito che non sembra sussistere nel caso di specie, trattandosi di una società commerciale. 

 

Tale requisito soggettivo è stato recepito e confermato anche nella normativa nazionale. L’articolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 1 dispone, infatti, che «le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto».

 

L’esenzione IVA invocata dall’istante, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame perché il prestatore è una società commerciale, cioè un organismo con finalità di lucro. Pertanto, nel caso di specie, la prestazione ricevuta deve essere considerata come relativa a un bene immobile situato in Italia e soggetta all’aliquota IVA del 22%

ISEE: le indicazioni sull’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo

Non vengono considerati nel limite complessivo di 50.000 euro (INPS, circolare 3 aprile 2025, n. 73).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di modifiche al Regolamento ISEE, in seguito all’emanazione del D.P.C.M. n. 13/2025. 

In particolare, l’Istituto evidenzia che sono stati esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale (comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5) del D.P.C.M. n. 13/2025).

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 398/2003, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Inoltre, l’INPS segnala che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

Infine, i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-bis del Regolamento ISEE dovranno presentare una nuova DSU.

CIPL Terziario Confcommercio Vicenza: firmato l’accordo di stagionalità

Nuovo accordo territoriale per far fronte ai picchi di lavoro stagionali

Il 26 marzo 2025, Confcommercio Vicenza, Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato l’accordo sindacale che consente alle aziende, situate in località turistiche o nelle città d’arte, di gestire in maniera più flessibile i periodi di attività più intensa, prevedendo contratti di lavoro a tempo determinato e attivando un incremento temporaneo del personale.
Pertanto, sono stati individuate le località a vocazione turistica, suddividendole in due gruppi:
– Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone (i Comuni montani);
– Bassano del Grappa, Marostica, Schio, Thiene e Vicenza (le città d’arte);
Inoltre, i periodi di stagionalità sono stati fissati dal 1° dicembre al 31 marzo, le due settimane che precedono e seguono Pasqua e dal 1° giugno al 30 settembre. 
Dunque, le imprese vicentine aderenti al sistema Confcommercio, al fine di affrontare al meglio la variabilità stagionale, potranno stipulare contratti a tempo determinato:
– quando per effetto di una successione di contratti, conclusi tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, si superino i ventiquattro mesi complessivi;
– effettuando un numero di proroghe superiore a quattro;
– senza rispettare gli intervalli tra un contratto a termine e il successivo e senza limitazioni quantitative per il numero di contratti a termine stipulati contemporaneamente.

Contribuzione: dismesso il Cassetto previdenziale per le aziende agricole

Dal 1° aprile le funzionalità sono state trasferite nel Cassetto previdenziale del contribuente (INPS, messaggio 31 marzo 2025, n. 1086).

L’INPS ha comunicato che il Cassetto previdenziale per le aziende agricole è stato dismesso dal 1° aprile 2025. L’Istituto segnala anche che le relative funzionalità sono state trasferite nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, disponibile nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti” presente sul sito internet istituzionale.
Il Cassetto Previdenziale del Contribuente è stato rilasciato in una prima fase ai soli datori di lavoro privati non agricoli e successivamente esteso ai datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola e quindi in possesso di CIDA.
Nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, oltre alla funzione di stampa del nuovo avviso di tariffazione adottato a partire dal periodo di competenza “III trimestre 2024” (accessibile dal percorso “Dati complementari” > “Stampa F24”), è presente una nuova funzione (raggiungibile dal percorso “Dati complementari” > “Stampa F24 UE”) che espone, per il periodo a cavallo delle scadenze trimestrali dei pagamenti e a beneficio degli intermediari muniti di delega, l’elenco delle posizioni CIDA dei datori di lavoro per le quali è stato predisposto, a valle delle operazioni di tariffazione, il prospetto di calcolo dei contributi da versare.
Nella funzione “Stampa F24 UE” è inoltre presente un pulsante “Scarica file F24” selezionando il quale si visualizza la pagina da cui si può chiedere la generazione e il download di un file con estensione .txt (pulsante “Genera file”) contenente i dati utili alla compilazione dei modelli F24.
Nella medesima sezione è altresì disponibile il file “TracciatoInformazioniF24.xlsx”, che riporta le istruzioni per compilare le deleghe di pagamento dei modelli F24 a partire dai dati presenti nel file scaricato.

 

CCNL Gomma Industria: con la retribuzione di aprile in arrivo nuovi minimi

Stabiliti nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° aprile 2025

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil insieme alle Parti datoriali Federazione Gomma Plastica e la Confederazione generale dell’industria italiana hanno sottoscritto, in data 26 gennaio 2023, il rinnovo contrattuale per i dipendenti del settore che prevede aumenti contrattuali in vigore dal 1° aprile 2025. Gli importi delle nuove retribuzioni sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Minimo
Quadro 2.423,68
A 2.282,03
B 2.152,87
C 2.124,60
D 2.097,90
E 2.013,23
F 1.961,12
G 1.827,54
H 1.742,79
I 1.566,80

 

CIPL Edilizia Industria Siena: determinato l’EVR per l’anno 2025

Verificati i parametri previsti per l’applicazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione

Il 1° marzo 2025 Fillea-Cgil Siena, Filca-Cisl Toscana, Feneal Uil Toscana e Ance Siena si sono incontrate per procedere alla verifica dei parametri previsti per la determinazione dell’EVR per l’ anno 2025. 
Pertanto, si riporta di seguito la tabella condivisa per l’applicazione dell’EVR.

Livelli EVR
7Q 65,22
7 65,22
6 58,70
5 48,92
4 45,66
3 42,39
2 38,15
1 32,61

 

Adottata la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

La novità che ha interessato i codici ATECO a 5 e a 6 cifre è operativa a partire dal 1° aprile 2025 (INPS, circolare 31 marzo 2025, n. 71).

L’INPS ha comunicato l’adozione nei propri sistemi informativi del codice ATECO 2025: la nuova classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro. Contestualmente, è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e, dal 1° aprile 2025, è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti.

Quindi, per le nuove iscrizioni con data di inizio dell’attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare alternativamente:

– il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
– il codice risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla CCIAA.

Per tutte le matricole attive iscritte in data precedente al 1° aprile 2025, l’INPS provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025, corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

L’INPS precisa, infine, che la nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, verrà resa disponibile successivamente alla pubblicazione della circolare in commento.

CCNL Metalmeccanici: con lo sciopero del 28 marzo i lavoratori chiedono il rinnovo

I sindacati ed i lavoratori scesi in piazza chiedono la riapertura delle trattative e l’attuazione dei punti espressi in piattaforma

L’ondata di scioperi del settore metalmeccanico ha invaso l’Italia ed ha avuto la sua conclusione nella mobilitazione del 28 marzo. Le OO.SS. Fim, Fiom e Uilm hanno comunicato, con nota stampa del 28 marzo, l’esito positivo del dissenso, lanciando un chiaro messaggio alle Parti datoriali di Federmeccanica e Unionmeccanica: riaprire le trattative e rinnovare i contratti del settore.
Dopo 24 ore complessive in cui i lavoratori hanno incrociato le braccia, a seguito della rottura delle trattative del 12 novembre scorso e dell’interruzione, il 17 marzo scorso, del tavolo contrattuale delle piccole e medie imprese, continua il blocco degli straordinari e della flessibilità in tutti i luoghi di lavoro. L’auspicio è, secondo quanto riportato dai sindacati, che Federmeccanica e Unionmeccanica ripartano con il confronto, partendo dalla piattaforma sindacale, approvata da oltre il 98% delle lavoratrici e dai lavoratori, al fine di concretizzare l’aumento dei salari, stabilizzare i rapporti di lavoro e rafforzare la salute e la sicurezza. 

CIPL Edilizia Industria Firenze: siglato l’accordo per la determinazione dell’EVR

L’EVR determinato a livello territoriale è pari al 4% sui minimi in vigore al 1° marzo 2022

Il giorno 27 marzo 2025 presso la sede di Ance Firenze, si sono incontrati Ance Firenze e la Feneal-Uil Firenze, Filca-Cisl Firenze e Fillea-Cgil Firenze a seguito della verifica degli indicatori territoriali, effettuando il raffronto con il triennio 2024//2023/2022 sul triennio 2023/2022/2021. L’andamento di tutti gli indicatori territoriali ha evidenziato un segno positivo.
A seguito degli esiti della verifica in sede territoriale, ai sensi di quanto previsto ed indicato nell’art. 38 CCNL vigente e nel contratto integrativo 22 giugno 2022, l’EVR determinato a livello territoriale, tenuto conto delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali concordate, ovvero 25% per ciascuno di 4 indicatori, è pari al 100% della misura piena convenuta, ovvero del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2022.
Determinata la percentuale a livello territoriale (4%), ogni impresa procederà, come da CCNL vigente e da accordo territoriale 22 giugno 2022, al calcolo dei due parametri aziendali individuati nelle intese confrontando tali parametri dell’ultimo triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale (triennio 2024/2023/2022 sul triennio 2023/2022//2021).
Qualora dal confronto dei parametri aziendali dovessero risultare per l’impresa uno o due parametri negativi, la stessa renderà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo in oggetto un’autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali. Gli importi dell’EVR erogabile saranno corrisposti dalle imprese, con le modalità previste dal CCNL e dall’accordo territoriale 22 giugno 2022, con decorrenza dal mese di aprile 2024 per un massimo di 12 mesi.
In merito alla determinazione dell’EVR ed alle relative procedure e modalità, le Parti Sociali hanno richiamato integralmente quanto previsto e concordato nei predetti accordi sindacali nazionale e territoriale. 

Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

A partire dal 4 aprile 2025, le imprese potranno presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno ai programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito  (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 1 aprile 2025).

Il decreto direttoriale del MIMIT del 14 marzo 2025 stabilisce le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del PNRR, delineando i criteri di ammissibilità e le procedure per la presentazione delle domande.

 

Le agevolazioni sono destinate alle PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti per investimenti che devono avere un importo non inferiore a 30 mila euro e non superiore a un milione di euro.

 

Le percentuali di finanziamento variano:

  • 30% per le medie imprese;

  • 40% per le micro e piccole imprese;

  • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

  • 50% per la diagnosi energetica.

Le risorse complessive disponibili ammontano a 320 milioni di euro, con una quota significativa riservata a specifiche regioni del Sud Italia e alle micro e piccole imprese.

 

La presentazione delle domande deve avvenire, a partire dal 4 aprile 2025, esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma dedicata sul sito dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

 

Il termine finale per la presentazione delle domande è stato posticipato al 17 giugno 2025, come stabilito dal decreto direttoriale del 31 marzo 2025.